Sez. 3, Sentenza n. 893 del 04/03/1977 (Rv. 384499 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Ai sensi dell'art 2939 cod civ, la prescrizione puo essere opposta, oltre che dai creditori, da chiunque altro abbia interesse ad apporla in luogo della parte che non la faccia valere o che vi abbia rinunziato, sempre che si tratti di un interesse meritevole di tutela, e cioe di un interesse giuridico inerente a specifici rapporti fra la parte ed il terzo e non di un mero interesse materiale di fatto. (Conf 2099/71, mass n 352802; (Conf 1909/68, mass n 333904; (Conf 4618/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)