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Sez. 6, Sentenza n. 7240 del 16/04/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 210735 - 01

PARTITI POLITICI | Diffusa prassi di finanziamento illecito mediante "tangenti"collegate alla assegnazione pilotata di appalti pubblici - Consapevolezza e adesione da parte del segretario nazionale di uno dei partiti coinvolti nel sistema - Sufficienza ai fini dell'affermazione di penale responsabilità nei singoli fatti illeciti - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210735-01

PARTITI POLITICI

In presenza di una diffusa prassi di finanziamento illecito ai partiti politici mediante un sistema di assegnazione pilotata degli appalti pubblici, con corresponsione di "tangenti" da parte delle imprese appaltatrici, il solo fatto che il segretario nazionale di uno di detti partiti sia consapevole dell'esistenza di tale fenomeno e vi presti adesione non può, di per sè, costituire prova di un suo personale inserimento, causalmente rilevante, nell'operatività del sistema sopradescritto e, quindi, dar luogo ad una affermazione di penale responsabilità del medesimo soggetto quale concorrente nei singoli episodi corruttivi posti in essere da pubblici ufficiali collegati al partito ed imprenditori, nulla rilevando in contrario(in quanto funzionale ad un'argomentazione meramente congetturale), la circostanza che il segretario in questione gestisse il partito con metodi definiti di "forte accentramento", nè potendosi, d'altra parte, dire che egli fosse investito, per la carica, di alcuna "posizione di garanzia"avente come specifico contenuto l'impedimento dei reati summenzionati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Legge 02/05/1974 num. 295 art. 7, Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)