Sez. 3, Sentenza n. 6078 del 11/07/1987 (Rv. 454423 - 01)
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - PROVA - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA IN UNA DATA ABITAZIONE - SUFFICIENZA - LIMITI.*
SEDE DELLA PERSONA - DELLA PERSONA FISICA - RESIDENZA - IN GENERE - PROVA - DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA IN UNA DATA ABITAZIONE - SUFFICIENZA - LIMITI.*
La dichiarazione di residenza anagrafica in una certa abitazione, nello stesso od in un diverso comune, fa piena prova, ai fini della effettività della residenza, contro il dichiarante, sicché il giudice non può non tenerne conto, salvo che il dichiarante stesso non fornisca la prova della non rispondenza al vero della dichiarazione da lui fatta al funzionario comunale. (V 7412/83, mass n 432011; (V 435/73, mass n 362428).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 43, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)