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Sez. 6 - , Sentenza n. 26308 del 20/05/2021 Cc. (dep. 09/07/2021) Rv. 281750 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Successione tra misure coercitive ma non custodiali - Retrodatazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281750-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

In caso di applicazione successiva di misure cautelari non custodiali eterogenee, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., regolante l'istituto della c.d. contestazione a catena, poiché la retrodatazione dell'efficacia della misura applicata in epoca posteriore presuppone che nei confronti dell'indagato o imputato, per lo stesso fatto o per fatti connessi, siano adottate più ordinanze che dispongano la "medesima misura".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 308 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)