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Sez. 6, Sentenza n. 46271 del 23/10/2013 Cc. (dep. 19/11/2013) Rv. 257266 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Aggravamento della misura a norma dell'art. 276 cod. proc. pen. - Sostituzione di misura non custodiale con quella degli arresti domiciliari - Termine massimo di durata per la nuova misura - Decorrenza - Dalla data dell'ordinanza emessa a norma dell'art. 276 cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257266-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE

In tema di misure cautelari, l'ordinanza con cui il giudice sostituisce, ex art. 276 cod. proc. pen., una misura non custodiale con quella degli arresti domiciliari determina la decorrenza "ex novo" del termine proprio di quest'ultima. (In motivazione, la Corte ha giustificato l'affermazione sulla scorta della diversa tipologia delle misure e del diverso termine di durata massima).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)