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Sez. 2, Sentenza n. 3069 del 14/10/1972 (Rv. 360842 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360842-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - IN CORSO DI GIUDIZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*

Gli aggravamenti delle infermita denunciate, allorche si manifestano nella fase contenziosa del procedimento per il riconoscimento del diritto alla pensione d'invalidita, purche riferibili al quadro clinico dedotto ed accertato nella fase amministrativa, debbono essere valutati ai fini del giudizio sull'avvenuto raggiungimento dei limiti di invalidita pensionabile, ma la pensione deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui lo stato di invalidita si e verificato. (V 1172'71, mass n 351301).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 18/03/1968 num. 238 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)