Sez. 2, Sentenza n. 1172 del 22/04/1971 (Rv. 351301 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - AGGRAVAMENTO PER NATURALE SVILUPPO - AVVENIMENTO NELLA FASE GIUDIZIARIA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA INVALIDANTE DELL'INFERMITA - OBBLIGATORIETA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - AGGRAVAMENTO PER NATURALE SVILUPPO - AVVENIMENTO NELLA FASE GIUDIZIARIA - VALUTAZIONE DELLA INCIDENZA INVALIDANTE DELL'INFERMITA - OBBLIGATORIETA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Ove nella fase giudiziaria successiva al procedimento amministrativo sempre con la osservanza delle limitazioni derivanti dall'Obbligo del previo esperimento del procedimento amministrativo, si sia verificato un aggravamento della invalidita, per evoluzione delle stesse infermita gia denunciate in Sede amministrativa, che, secondo i canoni delle scienze sanitarie, costituisca, per il possibile carattere evolutivo di dette infermita, un naturale, anche se non uniforme e necessario sviluppo dei processi patologici gia in atto, virtualmente compreso nello stesso quadro clinico dedotto ed accertato nella fase amministrativa, il giudice puo e deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che, dalle medesime infermita, deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento della decisionè in tal caso la pensione, anche alla stregua del principio risultante dall'art 6, lettera d), della legge delega 18 marzo 1968, n 238, e dall'art 18 della legge delegata emanata con DPR 27 aprile 1968, n 488, deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui lo stato di invalidita si e verificato. (V 1791'70, mass n 347757' 1784'70, mass n 347749' 1372'70, mass n 347117' 1318'70, mass n 347033).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62, Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)