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Sez. 1, Sentenza n. 10711 del 04/05/1978 Ud. (dep. 11/08/1978) Rv. 139878 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1978-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139878-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - CONDIZIONI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

La chiamata di correo costituisce legittima fonte di prova ai fini del giudizio di colpevolezza nei confronti dell'accusato, anche se sia stata ritrattata, purche la sua veridicita sia stata sottoposta ad un rigore accertativo adeguato alle ragioni di sospetto connaturato ad un simile mezzo di prova, tenendo conto delle sue caratteristiche e del suo contenuto intrinseco nonche degli elementi e delle circostanze obiettive che ne confermino la veridicita. (Conf mass n 121768).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)