diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 16/02/1972 Ud. (dep. 10/08/1972) Rv. 121768 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - CRITERI - ELEMENTI NECESSARI DI VALUTAZIONE: ATTENDIBILITA INTRINSECA ED ELEMENTI DI RISCONTRO.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121768-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBATORIA - CRITERI - ELEMENTI NECESSARI DI VALUTAZIONE: ATTENDIBILITA INTRINSECA ED ELEMENTI DI RISCONTRO.*

In relazione al necessario coordinamento del principio del libero convincimento con la natura intrinsecamente sospetta della chiamata di correo, questa costituisce legittima fonte di prova del giudizio di colpevolezza del chiamato in correita, anche se sia stata ritrattata, ed e inoltre scindibile in ordine al risultato della valutazione cui e soggetta(nel senso che il giudice puo e deve accertare quale parte di essa sia veritiera e quale sia mendace), purche la sua veridicita sia stata sottoposta ad un rigore accertativo adeguato alle ragioni di sospetto connaturate al mezzo di prova, nel rispetto di due fondamentali condizioni: la valutazione della sua attendibilita intrinseca e la conferma della attendibilita medesima in base ad altri elementi obiettivi di riscontro emergenti dal processo. (V 120330, anno 1972; 119313, anno 1971, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)