Sez. 2, Sentenza n. 5082 del 29/04/1993 (Rv. 482172 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento | Domanda di risarcimento del danno proposta contestualmente con la domanda di risoluzione - Rigetto della domanda di risoluzione per scarsa importanza dell'inadempimento - Carenza del presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento - Esclusione.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per inadempimento - Importanza dell'inadempimento
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno, che sia proposta contestualmente a quella di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., la reiezione di quest'ultima domanda per la scarsa importanza dell'inadempimento non comporta necessariamente il venir meno del presupposto per l'accoglimento della prima (come si verifica nel caso in cui la pretesa risolutoria sia respinta per difetto dell'imputabilità dell'inadempimento stesso), potendo il danno essere stato determinato da una colpevole inadempienza del debitore, ancorché inidonea per l'accoglimento della domanda di risoluzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)