Sez. 1, Sentenza n. 6952 del 26/05/2000 (Rv. 536948 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Domanda di risarcimento del danno proposta contestualmente con la domanda di risoluzione - Rigetto della domanda di risoluzione perché improponibile nei confronti del fallimento - Carenza del presupposto per l'accoglimento della domanda di risarcimento - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO
Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno proposta contestualmente alla domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 cod.civ., la reiezione di quest'ultima domanda per motivi diversi dalla non imputabilità dell'inadempimento (nella specie, perché si trattava di domanda la cui cognizione era riservata alla competenza funzionale del tribunale fallimentare) non comporta la reiezione anche della prima, che, non presupponendo necessariamente la risoluzione del contratto, rimane autonomamente valutabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)