diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 25641 del 27/10/2017 (Rv. 646004 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOMINATIVO - PERSONALE | Ragione sociale - Marchio omonimo, per prodotti dello stesso genere, di altro imprenditore - Pregresso utilizzo - Conseguenze - Divieto di impiego - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646004-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOMINATIVO - PERSONALE

In tema di utilizzo delle ragioni sociali da parte di due concorrenti, quali marchi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del r.d. n. 929 del 1942, come modificato dalla l. n. 158 del 1967, applicabile "ratione temporis", l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando esso, costituente il cuore del marchio, sia già utilizzato da altro imprenditore per prodotti dello stesso genere, conferendo tale anteriorità l'esclusività dell'uso del marchio al primo utilizzatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571, Cod. Civ. art. 2574, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 com. 2 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)