Sez. 1, Sentenza n. 13067 del 21/05/2008 (Rv. 603545 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE | Ragione sociale - Marchio di fatto, per prodotti dello stesso genere, di altro imprenditore - Pregresso utilizzo - Conseguenze - Divieto di impiego come marchio ulteriore - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - PERSONALE
In tema di utilizzo delle ragioni sociali da parte di due concorrenti alla stregua di marchi, ai sensi del secondo comma dell'art. 13 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dalla legge 21 marzo 1967 n. 158, applicabile "ratione temporis", si applica il principio per cui l'uso del proprio nome patronimico come marchio, ancorché accompagnato da elementi differenziatori, è vietato quando tale nome già costituisca marchio, anche di fatto, di altro imprenditore per prodotti dello stesso genere; tale anteriorità conferendo invero al primo utilizzatore l'esclusività dell'uso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2571, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 13 CORTE COST., Legge 21/03/1967 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)