Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5478 del 05/03/2013 (Rv. 625620 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto controverso e presupposto - Rilevanza in un diverso giudizio - Configurabilità - Limiti - Giudicato esterno - Fattispecie in tema di diniego di condono fiscale e impugnazione della cartella di pagamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie la S.C. ha rilevato d'ufficio il giudicato esterno avente ad oggetto il rigetto dell'impugnazione del provvedimento di diniego di condono, costituente atto presupposto della cartella di pagamento in contestazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)