Sez. 5, Sentenza n. 25508 del 13/11/2013 (Rv. 628982 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO | Contenzioso tributario - Cause distinte - Principio della estensione della efficacia vincolante del giudicato esterno in altro giudizio - Limiti - Diversità di "petitum" formale e sostanziale - Definitività della pretesa impositiva presupposta nella controversia pendente - Formazione anteriore al giudicato favorevole - Conseguenze.
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Nel processo tributario, avente ad oggetto l'opposizione agli avvisi di mora emessi a seguito di notifica di cartelle di pagamento (prima non impugnate) per IVA non versata, non sussiste l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi in un distinto giudizio tra le medesime parti e con presupposti impositivi comuni, nel quale sia stato riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso di somme indebitamente versate per un diverso periodo di imposta, qualora, oltre al differente "petitum" formale e sostanziale tra le cause da comparare (richiesta di restituzione dell'indebito già corrisposto dal contribuente nel giudizio definito e passato in giudicato, impugnazione delle cartelle di pagamento quali meri atti consequenziali della pretesa impositiva nel giudizio in corso), vi osti la definitività delle pretese impositive oggetto del processo pendente, che sia intervenuta anteriormente alla formazione del giudicato favorevole dell'altro giudizio, per non essere mai stati impugnati i relativi atti presupposti. Detta definitività trova fondamento nel principio della certezza del diritto, volto a riconoscere l'effetto della intangibilità ed irretrattabilità delle situazioni giuridiche, costituendo in ogni ordinamento il limite invalicabile entro il quale i rapporti giuridici non possono più essere messi in discussione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 n. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)