Sez. 1 - , Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018 (Rv. 651328 - 01)
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE | Sconto di assegno bancario - Applicabilità dell’art. 1956 c.c. - Sussistenza - Ragioni.
FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - IN GENERE
È applicabile la causa di estinzione della fideiussione prevista dall'art. 1956 c.c. nel caso in cui la banca anticipi al correntista l'importo di un assegno bancario presentato all'incasso in difetto di una sufficiente provvista del conto, in quanto tale operazione consiste nel "far credito" e nell'aumentare l'esposizione di rischio corrente del debitore obbligato alla restituzione dell'anticipazione ove l'incasso del titolo non vada a buon fine.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1956
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)