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Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010 (Rv. 614488 - 01)

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA | Apertura di credito in conto corrente - Peggioramento delle condizioni patrimoniali in corso di rapporto - Pericolo per la solvibilità del debitore - Obbligo dìinformazione del fideiussore - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614488-01

FIDEJUSSIONE - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER OBBLIGAZIONE FUTURA

Se, nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente, si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, la quale disponga di strumenti di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione debitoria, è tenuta ad avvalersi di quegli strumenti anche a tutela dell'interesse del fideiussore inconsapevole, alla stregua del principio cui si ispira l'art. 1956 cod. civ., se non vuole perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e buona fede ed in attuazione del dovere di salvaguardia dell'altro contraente, a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1461, Cod. Civ. art. 1956

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)