Sez. 3, Sentenza n. 3028 del 02/04/1997 Ud. (dep. 28/01/1997) Rv. 207601 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFESA | Difensore deceduto - Nuova nomina - Mancanza - Difetto di notifica - Nullità - Insussistenza -.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFESA
La parte civile, dopo avere nominato il difensore, che ha accettato l'incarico, ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata e di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo. Ne deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)