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Sez. 3, Sentenza n. 3028 del 02/04/1997 Ud. (dep. 28/01/1997) Rv. 207601 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFESA | Difensore deceduto - Nuova nomina - Mancanza - Difetto di notifica - Nullità - Insussistenza -.
Stato
decisa il 1997-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207601-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFESA

La parte civile, dopo avere nominato il difensore, che ha accettato l'incarico, ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata e di provvedere ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia deceduto o radiato o sospeso dall'albo. Ne deriva che, qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità per difetto di citazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)