diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7038 del 16/12/2010 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249944 - 01

PARTE CIVILE - DIFESA | Difensore sospeso dall'albo professionale - Nullità delle notifiche alle parti civili rappresentate dal detto difensore - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249944-01

PARTE CIVILE - DIFESA

La parte civile - una volta nominato il difensore che abbia accettato l'incarico - ha l'onere di accertare che l'azione civile sia stata esercitata, provvedendo ad una nuova nomina, nel caso in cui il difensore sia sospeso dall'albo professionale; ne deriva che qualora non provveda a detto adempimento, non è configurabile alcuna nullità delle notifiche effettuate alla parte civile, rappresentata dal difensore sospeso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)