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Sez. 1, Sentenza n. 2057 del 23/02/2000 (Rv. 534293 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revocazione di sentenze della Corte di Cassazione - Adozione del rito camerale - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Violazione di altri principi costituzionali - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534293-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Le norme che disciplinano il procedimento per la revocazione delle sentenze viziate da errore di fatto non sono, di per sè stesse, munite di protezione costituzionale, sicché non può ritenersi preclusa al legislatore ordinario la facoltà di regolare il particolare procedimento di revocazione delle sentenze di cassazione in maniera difforme da quello previsto per le sentenze di merito, senza che ciò comporti un'inammissibile disparità di trattamento (e, quindi, una violazione del diritto di uguaglianza) tale da postulare l'intervento del giudice delle leggi. All'adozione del rito "de quo" non consegue, difatti, alcuna violazione del diritto di difesa, poiché la garanzia circa la possibilità di esercitare tale diritto a tutti i livelli deve essere interpretata come concretizzazione del (più ampio) diritto alla protezione giurisdizionale, e non postula, pertanto, identiche modalità di esercizio, potendo venir diversamente regolato ed adeguato alle particolari esigenze e caratteristiche dei singoli procedimenti, mentre l'oralità non è un connotato indefettibile per realizzare lo scopo e la funzione del diritto di difesa, che può attuarsi anche in un procedimento dalle forme più rapide - quale quello del giudizio camerale - attraverso il contraddittorio scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)