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Sez. U, Sentenza n. 5274 del 11/10/1979 (Rv. 401865 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - ECCEZIONI CONSENTITE DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 - NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401865-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - ECCEZIONI CONSENTITE DALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 1968 - NUOVA DISCIPLINA DEL PROCESSO DEL LAVORO - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*

Le nuove norme sul processo del lavoro, che prevedono una Competenza per materia e per territorio inderogabile, non incidono sui principi che regolano la giurisdizione e quindi non possono avere efficacia abrogativa della disciplina contenuta in una convenzione internazionale, la quale consenta di derogare alla giurisdizione del giudice italiano in materia di controversie di lavoro di natura privatistica.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 17, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)