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Sez. T, Ordinanza n. 33212 del 19/12/2025 (Rv. 677390-01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Intimazione di pagamento - Inizio dell’esecuzione forzata - Termine decadenza ex art. 29 lett. e) del d.l. n. 78 del 2010 - Abrogazione disposta dal d.lgs. n. 159 del 2015 - Effetti.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677390-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

In tema di decadenza dall'azione esecutiva, la soppressione del termine previsto dall'art. 29, lett. e), del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - il quale prevedeva che l'espropriazione forzata, in ogni caso, dovesse essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo - disposta dall'art. 5, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2015, ha efficacia immediata; ne consegue che l'amministrazione non incorre in decadenza qualora, alla data del 22 ottobre 2015, di entrata in vigore della disposizione abrogativa, il termine previsto dalla disciplina previgente non era ancora decorso.

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29 com. 1 lett. E, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 5 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)