Sez. T, Ordinanza n. 34118 del 25/12/2025 (Rv. 677375-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Decadenza e prescrizione - Differenze - Tempestivo esercizio del potere impositivo - Condizioni - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
Nell'ordinamento tributario, mentre l'istituto della decadenza si riferisce all'esercizio del potere impositivo, quello della prescrizione opera in sede di "recupero" del tributo e, dunque, successivamente all'esercizio del potere nell'arco temporale stabilito dalle singole leggi di imposta ed al definitivo accertamento del diritto al prelievo; ne discende che, da un lato, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'Ente impositore ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e, dall'altro, che il credito tributario divenuto definitivo, per omessa impugnazione nei termini da parte del contribuente o per passaggio in giudicato della sentenza che lo abbia confermato, resta soggetto soltanto al regime della prescrizione.
Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)