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Sez. U, Sentenza n. 1790 del 07/03/1996 (Rv. 496170 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento del magistrato - Mancanza ai propri doveri - Pubblico ministero - Lettura, a persona informata sui fatti, di telefonata intercettata in altro processo - Utilizzazione dei risultati delle intercettazioni quale "notizia di reato" - Ammissibilità - Illecito disciplinare - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496170-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, non integra l'illecito di cui all'art. 18 R. D. lgs. n. 511 del 1946 il comportamento del Pubblico Ministero che, durante l'escussione di una persona informata sui fatti concernenti un procedimento penale, legga a detta persona il contenuto di una telefonata, intercorsa tra la stessa e l'indagato, intercettata e trascritta negli atti di un diverso procedimento penale, in quanto il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in altro procedimento, di cui all'art. 270 cod. proc. pen., deve essere inteso nel senso che siffatti elementi non possono valere come fonti di prova in un diverso processo, mentre non ne è preclusa l'utilizzabilità quale semplice notizia di reato, la quale, pur non giustificando un'imputazione né un uso processuale diretto, possa rappresentare il punto di partenza per l'esperimento di ulteriori indagini da parte del magistrato inquirente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)