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Sez. U, Sentenza n. 6255 del 10/07/1997 (Rv. 505886 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Regole di coordinamento interno dei "pool" investigativi costituiti presso le Procure della Repubblica - Stabilite dal capo dell'ufficio - Inosservanza - Conseguenze - Responsabilità disciplinare - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505886-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

La rilevanza attribuita, sotto il profilo disciplinare, dalla competente sezione del C.S.M. alla violazione delle regole di coordinamento interno dei "pool" investigativi (costituiti come strutture pluripersonali all'interno delle singole procure della Repubblica per disposizione del capo dell'ufficio) non può ritenersi in contrasto con i principi di autonomia e di soggezione soltanto alla legge dei magistrati, né può qualificarsi giuridicamente scorretta, atteso che tali regole sono espressione di una previsione normativa del tutto univoca (art. 70, quarto comma, dell'ordinamento giudiziario, come sostituito dall'art. 20 del d.P.R. n. 449 del 1988, secondo il quale i titolari degli uffici del pubblico ministero "dirigono" l'ufficio cui sono preposti e ne "organizzano" l'attività, designando più magistrati in considerazione del numero degli imputati o della complessità delle indagini) che consente, se non addirittura impone, la fissazione di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione di inutili duplicazioni di attività investigative, al coordinamento delle indagini sul territorio nazionale, alla realizzazione di esigenze di valutazione e ponderazione nell'attuazione di ulteriori iniziative di particolare rilevanza mediante l'imposizione dell'onere della previa informazione a tutti i componenti del pool, senza che tutto ciò realizzi alcuna arbitraria compromissione dell'autonomia del magistrato inquirente. (Nella specie, la sezione disciplinare del C.S.M. aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento ad un magistrato inquirente che, nel corso delle indagini sulla cd. "massoneria deviata", senza consultarsi con tutti i componenti del relativo "pool" e senza informarne il coordinatore, aveva chiesto al dirigente della Digos di Roma di acquisire, su territorio nazionale, le generalità di tutti i presidenti dei "club" del partito politico denominato "Forza Italia" nella imminenza del voto per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: la S.C., nell'affermare il suindicato principio di diritto, ha confermato tale pronuncia).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 70 com. 4 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 449 art. 20, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)