Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 21/05/1976 (Rv. 380618 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA - LIMITI - DISCONOSCIMENTO - SUPERAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI - FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA - LIMITI - DISCONOSCIMENTO - SUPERAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITA.*
L'efficacia probatoria delle copie fotostatiche - assimilabili alle copie fotografiche espressamente menzionate dalla legge - e subordinata al mancato disconoscimento da parte dell'interessato. Tale disconoscimento, a differenza di quello previsto dagli art 214 e 215 cod proc civ, non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione della scrittura, ma e diretto unicamente a impedire la conferma della rispondenza all'originale, cosi da non consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata e superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall'art 216 cod proc civ, quella derivante dall'art 2719 cod civ per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilita di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)