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Sez. 2, Sentenza n. 4479 del 15/05/1987 (Rv. 453190 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA - LIMITI - DISCONOSCIMENTO - SUPERAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453190-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - COPIE DEGLI ATTI FOTOGRAFICHE - FOTOSTATICHE - EFFICACIA - LIMITI - DISCONOSCIMENTO - SUPERAMENTO - PROVE PRESUNTIVE - AMMISSIBILITÀ.*

L'efficacia probatoria delle copie fotostatiche - assimilabili alle copie fotografiche espressamente menzionate dalla legge - è subordinata al mancato disconoscimento da parte dell'interessato. Tale disconoscimento, a differenza di quello previsto dagli art. 214 e 215 cod. proc. civ., non pone una preclusione formale al riconoscimento e alla utilizzazione delle scrittura, ma è diretto unicamente a impedire la conferma della rispondenza all'originale, così da non consentire l'utilizzazione della copia come mezzo di prova. Ne consegue che, mentre la preclusione derivante dal disconoscimento formale della scrittura privata è superabile solo attraverso l'esperimento positivo della procedura di verificazione prevista dall'art. 216 cod. proc. civ., quella derivante dall'art. 2719 cod. civ. per le copie delle scritture non esclude, invece, la possibilità di desumere altrimenti la dimostrazione ricorrendo ad altri mezzi di prova ed anche a presunzioni semplici. (V 212/85, mass n 438436; (V 1772/77, mass n 385487; (Conf 1831/76, mass n 380618).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2712, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 212, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)