Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009 (Rv. 610518 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Questione rilevabile d'ufficio - Sussistenza - Portata - Censura in sede di legittimità - Inammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la questione relativa all'entità della sanzione irrogata è rilevabile d'ufficio, ma, in difetto di una specifica istanza, il suo esame rappresenta per il giudice non già un obbligo, bensì una mera facoltà discrezionale, il cui concreto esercizio non può pertanto costituire oggetto di censura in sede di legittimità sotto nessun profilo. (Principio affermato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)