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Sez. 1, Sentenza n. 23930 del 09/11/2006 (Rv. 593299 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO | Potere di riduzione della sanzione da parte del giudice - Sussistenza - Facoltà di ridurre la sanzione al di sotto del limite edittale - Esclusione - Applicazione analogica dell'art. 133 - Bis cod.pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593299-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SANZIONE AMMINISTRATIVA - ENTITÀ: LIMITE MASSIMO E MINIMO

In materia di sanzioni amministrative, il giudice ai sensi dell'art. 23, undicesimo comma, della legge n. 689 del 1981, ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis cod. pen., che autorizza il giudice, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, e non essendo possibile neppure una interpretazione analogica di essa, trattandosi di norma eccezionale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)