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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017 (Rv. 643486 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Annullamento della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto – Spese processuali – Condanna in solido dell’ente impositore e del concessionario – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643486-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)