Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8186 del 29/03/2017 (Rv. 643636 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Opposizione avverso cartella di pagamento - Difetto di notifica degli atti propedeutici - Legittimazione passiva dell'ente impositore e dell’agente della riscossione - Conseguenze in tema di spese processuali.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l’agente della riscossione soccombente nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, in cui il contribuente abbia denunciato il difetto di regolare notifica degli atti propedeutici da parte dell'ente impositore, è tenuto a contestare con l’appello l’insussistenza dei presupposti della propria soccombenza e la statuizione assunta sulle spese di lite, non potendo introdurre le relative censure, per la prima volta, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in esito al procedimento di secondo grado nel quale sia rimasto contumace, attesa la sua concorrente legittimazione passiva ed il suo interesse ad impugnare in considerazione della situazione di litisconsorzio processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)