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Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 13/12/1966 (Rv. 325495 - 01)

BIS PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1966-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325495-01

BIS PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - OMESSA - PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA - NOZIONE.*

Il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti dal giudice del merito a fondamento della decisione adottata non basta di per se solo, a configurare il vizio dell'omesso esame di punti decisivi della controversia, che determina la nullita della sentenza denunziata mediante ricorso per Cassazione, occorrendo, a tal fine, giusta il letterale dettato dell'art. 360 n. 5 DOC. Proc. civ., che la risultanza processuale non esaminata abbia carattere decisivo, nel senso di essere tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilita, l'efficacia probatoria delle altre risultanze su cui e fondato il convincimento del giudice, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base. Fuori di tale ipotesi, la mancata valutazione di emergenze probatorie difformi o diverse da quelle, su cui si basa la pronuncia impugnata, e processualmente irrilevante, non essendo il giudice del merito tenuto a discutere tutti i singoli elementi probatori acquisiti al processo, in quanto egli puo, nel sovrano Esercizio delle sue facolta discrezionali, scegliere quelli da lui ritenuti, anche implicitamente piu attendibili al fine di orientare la giusta decisione. Conforme alla sent. N. 2032-1966, massima n. 323965 e 1693-1966, massima n. 323915.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)