Sez. U, Sentenza n. 2012 del 23/07/1966 (Rv. 323915 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ESPROPRIATO ALLA RESTITUZIONE DEL BENE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE - LIMITI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - IN GENERE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA - DIRITTO SOGGETTIVO DELL'ESPROPRIATO ALLA RESTITUZIONE DEL BENE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE - LIMITI.*
Allorquando un provvedimento di espropriazione per pubblica utilita e dichiarato illegittimo relativamente a tutti i beni espropriati ovvero ad alcuni di essi, il soggetto, il quale ha subito l'espropriazione ha il diritto di ottenere la restituzione dei beni, a cui la dichiarazione di illegittimita si riferisce. Invero, una volta venuto meno il provvedimento che ha affievolito il diritto soggettivo di proprieta, questo, per l'effetto retroattivo della pronuncia di annullamento, deve considerarsi come mai affievolito e pertanto, trova la sua tutela primaria nella reintegrazione in Forma specifica, ossia nella restituzione dei beni che hanno formato oggetto dell'atto ablativo dichiarato illegittimo. In proposito non sussiste alcun limite di carattere generale all'attivita del giudice ordinario rispetto alla pubblica amministrazione, la quale, in conseguenza della pronuncia di illegittimita, detiene il bene sine titulo, ossia come un privato qualsiasi che abusivamente impedisca al titolare il godimento del suo diritto, sicche puo essere condannata alla restituzione del bene. A tale regola fa eccezione il caso in cui la pubblica amministrazione abbia dato al bene una destinazione pubblica, dato che, allora, l'autorita giudiziaria ordinaria puo pronunciare soltanto condanna al risarcimento del danno, in quanto una sentenza, che ordinasse la restituzione del bene, verrebbe sostanzialmente ad annullare l'atto amministrativo della destinazione del bene a una pubblica finalita, il che e vietato al giudice ordinario dalla disposizione dell'art. 4 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 47, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)