Sez. L, Sentenza n. 5922 del 12/06/1998 (Rv. 516452 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Dimissioni - Principio della libertà di forma - Previsione nel contratto collettivo od individuale di lavoro della forma scritta - "Ad substantiam" - Presunzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto dal lavoratore stesso con una dichiarazione di volontà, unilaterale e recettizia (dimissioni), per la quale vige il principio della libertà di forma, a meno che le parti non abbiano espressamente previsto nel contratto collettivo od individuale di lavoro una particolare forma convenzionale, quale la forma scritta; in tal caso quest'ultima si presume che sia voluta per la validità dell'atto di dimissioni, a norma del disposto dell'art. 1352 cod. civ. (applicabile anche agli atti unilaterali), con la conseguenza che le dimissioni rassegnate oralmente, anziché per iscritto come richiesto dalla contrattazione collettiva applicabile (c.c.n.l. 28 giugno 1958, efficace "erga omnes"), non possono essere considerate valide per difetto della forma richiesta "ad substantiam".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)