Sez. L, Sentenza n. 18984 del 11/12/2003 (Rv. 568795 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi" - Limiti - Condizioni - Indagine circa il requisito dell'equivalenza - Criteri - Carattere di semplicità delle mansioni anteriori e di quelle successive - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Con riguardo allo "jus variandi" del datore di lavoro, per ritenere che vi sia equivalenza delle mansioni il giudice di merito, oltre a verificare la loro inclusione nella stessa area professionale e salariale, dovrà considerare la loro affinità professionale, intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l'armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall'interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sè, i comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessariamente equivalenti, per il solo fatto di avere i medesimi caratteri di sostanziale semplicità, le mansioni di profilo impiegatizio di addetto alla segreteria del servizio tecnico e di contabilità e quelle nuove assegnate al dipendente, di tipo operaio, di addetto al set up di stampa e al reparto taglio, rientranti contrattualmente nella medesima categoria)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)