Sez. L, Sentenza n. 14150 del 02/10/2002 (Rv. 557741 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | "Ius variandi" - Limiti - Condizioni - Indagine circa il requisito dell'equivalenza - Criteri - Riferimento al livello di categoria - Insufficienza - Aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente - Necessità - Accertamento del giudice - Oggetto - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Con riguardo allo "jus variandi" del datore di lavoro il divieto di variazioni in "pejus" opera anche quando al lavoratore, nella formale equivalenza delle precedenti e delle nuove mansioni siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori sicché nell'indagine circa tale equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali. A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere volta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessariamente equivalenti, per il solo fatto di essere comprese nella stessa qualifica formale, le mansioni di portalettere e quelle di addetta a compiti di segreteria in precedenza assegnate alla lavoratrice dipendente delle Poste).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)