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Sez. U, Sentenza n. 2780 del 09/06/1989 (Rv. 463037 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO ANTECEDENTE ALLA CONSEGNA DELL'ALLOGGIO E DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1989-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463037-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ASSEGNAZIONE - ANNULLAMENTO ANTECEDENTE ALLA CONSEGNA DELL'ALLOGGIO E DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

In tema di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di annullamento dell'assegnazione per difetto dei requisiti di legge, che sia adottato dall'ente assegnante prima della consegna dello alloggio e della stipulazione del contratto di locazione, interviene in una fase pubblicistica, anteriore alla Costituzione di diritti soggettivi in forza di Atti negoziali privatistici. L'impugnazione di detto provvedimento da parte dell'assegnatario, pertanto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo. (V 4571/88, mass n 459480; (V 1350/87, mass n 450823).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)