Sez. U, Sentenza n. 4571 del 12/07/1988 (Rv. 459480 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE PER VIZIO ORIGINARIO DELL'ATTO - CONSEGUENTE DEGRADAZIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLO ASSEGNATARIO AD INTERESSI LEGITTIMI - CONTESTAZIONI DELLO ASSEGNATARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORSO AL PRETORE EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - INAMMISSIBILITÀ.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE PER VIZIO ORIGINARIO DELL'ATTO - CONSEGUENTE DEGRADAZIONE DELLE POSIZIONI SOGGETTIVE DELLO ASSEGNATARIO AD INTERESSI LEGITTIMI - CONTESTAZIONI DELLO ASSEGNATARIO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - RICORSO AL PRETORE EX ART. 11 DEL D.P.R. N. 1035 DEL 1972 - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema di edilizia residenziale pubblica, il provvedimento di annullamento dell'assegnazione, reso a norma dell'art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 dal Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari (ovvero dal comune, dopo il trasferimento di funzioni disposto dagli artt. 95 della legge 24 luglio 1977 n. 616 e 54 della legge 5 agosto 1978 n. 457), quando sopravvenga la conoscenza di un originario vizio dell'assegnazione per la presenza di circostanze ad essa ostative (nella specie, proprietà di altro alloggio da parte dell'assegnatario), integra espressione di poteri autoritativi ispirati al pubblico interesse (poteri che normalmente connotano il periodo anteriore alla assegnazione, ma che non si esauriscono con questa), e, quindi, incide sulle posizioni soggettive dell'assegnatario, degradandole ad interessi legittimi. Ne consegue che le contestazioni dello assegnatario avverso tale annullamento sono devolute alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, tenendo anche conto che l'art. 11 del citato decreto, ove contempla il ricorso al pretore contro il provvedimento di decadenza della assegnazione, configura una disposizione eccezionale, non estendibile alla diversa ipotesi dell'annullamento. (Conf 1350/87, mass n 450823; (contra 6000/82, mass n 423727; (contra 5685/80, mass n 409532; (contra 2581/79, mass n 398917).*
Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 16 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 art. 95, Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)