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Sez. 2, Sentenza n. 6700 del 16/07/1994 (Rv. 487414 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione | Diritti ed onorari dovuti dal cliente al proprio difensore - Limitazione del conferimento dell'incarico al solo giudizio di primo grado - Pretesa del cliente - Contestazione riguardante la misura dei compensi - Sottrazione del giudizio di opposizione alla disciplina degli artt. 29 e 30 della legge n. 794 del 1942 - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487414-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Ingiunzione - Opposizione

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per gli onorari ed i diritti dovuti dal cliente al proprio difensore, le contestazioni sui limiti del mandato che il cliente assuma di avere conferito solo per il giudizio di primo grado, e non per quello di appello, non investe la esistenza del rapporto professionale ed il presupposto, quindi, del diritto del patrono al pagamento dei compensi dovuti, ma solo la misura di questi compensi ed, implicando un accertamento non sulla esistenza ma sui limiti del mandato, non sottrae, quindi, il giudizio di opposizione alla speciale disciplina degli artt. 29 e 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che ne prevede la definizione con ordinanza non impugnabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)