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Sez. U, Sentenza n. 4071 del 22/02/2010 (Rv. 611574 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Legge n. 794 del 1942 - Decreto ingiuntivo per i compensi professionali di avvocato - Opposizione - Disciplina prevista dall'art. 30 di detta legge - Applicabilità delle norme sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611574-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO

Nel caso in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo per i compensi professionali di un avvocato, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, al giudizio di opposizione si applica l'art. 30 della stessa legge, ma, per quanto non previsto da tale disposizione speciale, il processo deve intendersi regolato dalle norme del codice di rito sull'ordinario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ivi inclusa quella di cui all'art. 653 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)