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Sez. 1, Sentenza n. 386 del 07/11/2023 Cc. (dep. 04/01/2024) Rv. 285552-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazione per delinquere - Distanza temporale tra la commissione dei reati fine e il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze cautelari - Individuazione - Specifici elementi fattuali - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285552-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive disposte per il delitto di associazione per delinquere, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte partecipative risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie è qualificata solo dai delitti-fine e non postula necessariamente l'esistenza della struttura e delle connotazioni del vincolo associativo previste per il diverso delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio, in difetto di elementi contrari, attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)