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Sez. 2, Sentenza n. 38299 del 13/06/2023 Cc. (dep. 19/09/2023) Rv. 285217 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di fatti criminosi - Attualità delle condotte contestate - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285217-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e la concretezza delle condotte criminose, sicché il pericolo di reiterazione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso dell'imputato che aveva eccepito l'insussistenza del requisito dell'attualità delle esigenze cautelari, in quanto non erano emersi ulteriori e recenti contatti con soggetti disposti a fungere da prestanome per le società coinvolte negli illeciti).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)