Sez. L, Sentenza n. 2846 del 25/03/1999 (Rv. 524556 - 01)
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI | Tra Casse marittime e IPSEMA - Successione a titolo universale - Soppressione dell'ente a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 479 del 1994 - Interruzione del processo a norma dell'art. 299 - Necessità.
ENTI PUBBLICI - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI - SUCCESSIONE TRA ENTI
La soppressione delle Casse marittime e l'istituzione dell'IPSEMA con attribuzione al medesimo dei compiti e delle funzioni già esercitate dalle Casse soppresse, a norma dell'art. 2 del D. Lgs. n. 479 del 1994, danno luogo ad una successione a titolo universale, con conseguente applicazione dell'art. 299 cod. proc. Civ., in forza del quale, in caso di morte della persona fisica o di estinzione della persona giuridica intervenuta nelle more tra la notifica della citazione e la scadenza del termine in cancelleria, il processo è interrotto di diritto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)