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Sez. 1, Sentenza n. 18306 del 30/08/2007 (Rv. 599130 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Convenuto - Successione universale intervenuta prima della sua costituzione in giudizio - Conseguenze - Interruzione del processo.
Stato
decisa il 2007-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599130-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

La circostanza che un ente pubblico, parte in un procedimento civile, venga soppresso "ex lege" e le sue funzioni trasferite ad altro ente costituisce una causa di interruzione del processo; ne consegue che ove tale fatto avvenga nelle more tra la notifica della citazione (anche d'appello) e la prima udienza di comparizione il processo รจ interrotto automaticamente e deve essere riassunto a pena di estinzione entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del provvedimento che ha disposto la soppressione dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Decreto Legisl. 27/05/1999 num. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)