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Sez. L, Sentenza n. 3296 del 07/03/2002 (Rv. 552868 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Contratto a tempo indeterminato - Recesso unilaterale dell'imprenditore - Ammissibilità - Efficacia - Limiti - Caducazione in relazione ai singoli contratti unilaterali vigenti - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552868-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Il recesso unilaterale dello imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ.. (nella specie, vertendosi in tema di azione del lavoratore per far valore l'obbligo del datore di lavoro di finanziarie un fondo speciale per il pensionamento integrativo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato al datore di lavoro il potere di recesso in relazione al singolo contratto individuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)