Sez. L, Sentenza n. 8994 del 19/04/2011 (Rv. 616736 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Possibilità di disdetta - Spettanza - Singolo datore di lavoro - Esclusione - Fondamento - Eccessiva onerosità sopravvenuta - Rilevanza - Esclusione - Deroga per i contratti aziendali - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
Nel contratto collettivo di lavoro la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, neppure adducendo l'eccessiva onerosità dello stesso, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., conseguente ad una propria situazione di difficoltà economica, salva l'ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore di lavoro con sindacati locali dei lavoratori. (Principio enunciato in relazione al contratto collettivo del settore tessile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)