Sez. 2, Sentenza n. 1176 del 25/02/1986 (Rv. 444664 - 01)
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - ANTENNA TELEVISIVA - INSTALLAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DI UN APPARTAMENTO CONDOMINIALE - PRODUZIONE DI UN DANNO AL TETTO COMUNE DELL'EDIFICIO - AZIONE DI RISARCIMENTO PROPOSTE DAL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL LOCATARIO - DEL LOCATORE - PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
COMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - TELEVISIONE - IN GENERE - ANTENNA TELEVISIVA - INSTALLAZIONE DA PARTE DEL LOCATORE DI UN APPARTAMENTO CONDOMINIALE - PRODUZIONE DI UN DANNO AL TETTO COMUNE DELL'EDIFICIO - AZIONE DI RISARCIMENTO PROPOSTE DAL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL LOCATARIO - DEL LOCATORE - PROPRIETARIO - ESCLUSIONE.*
L'art. 1 della legge 6 maggio 1940 n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un appartamento non possono opporsi all'installazione nella loro proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone una servitù, ma si limita all'attribuzione di un diritto, a favore degli abitanti dello stabile e degli appartamenti, all'installazione, e quindi anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla qualità di condominio, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un appartamento, nello installare un'antenna televisiva, arrechi danno al tetto comune dello edificio, legittimato dall'Azione di risarcimento del danno proposta dal condominio è il solo locatario e non anche il locatore- proprietario dell'appartamento. (V 7418/83, mass n 432020; (V 3728/76, mass n 382425; (Conf 906/75, mass n 374292, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 06/05/1940 num. 554 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)