Sez. 1, Sentenza n. 853 del 27/11/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203500 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio | Disposizione che consente la presentazione di memorie - Estensibilità al procedimento in udienza pubblica - Sussistenza - Ragione.
Impugnazioni - Cassazione - Procedimento - Camera di consiglio
La disposizione di cui all'art. 611, comma primo, cod. proc. pen., che contempla la possibilità di presentazione di memorie, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, oltre che in virtù della disposizione dell'art. 585, comma quarto, stesso codice, avente valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 611, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 614, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)