Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259618 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Memorie delle parti - Inosservanza del termine di 15 giorni per il deposito previsto per i procedimenti in camera di consiglio - Conseguenza - Applicabilità anche al procedimento in udienza pubblica - Sussistenza - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)