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Sez. 1, Sentenza n. 19925 del 04/04/2014 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259618 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Memorie delle parti - Inosservanza del termine di 15 giorni per il deposito previsto per i procedimenti in camera di consiglio - Conseguenza - Applicabilità anche al procedimento in udienza pubblica - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2014-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259618-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611, cod.proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)