diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15514 del 07/12/2000 (Rv. 542508 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Richiesta di revisione per aggravamento della silicosi o dell'asbestosi - Allegazione di un certificato medico con l'indicazione della nuova misura della riduzione dell'attitudine lavorativa e precisazione della richiesta in caso di rigetto da parte dell'Inail - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542508-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

Il titolare di rendita per malattia professionale da silicosi o asbestosi, che richieda la revisione della rendita per la diminuzione dell'attitudine al lavoro, non deve necessariamente allegare la certificazione medica da cui risulti l'aggravamento della patologia e la nuova misura di riduzione dell'attitudine lavorativa, né, in caso di rigetto della richiesta, è tenuto alle precisazioni ed alle allegazioni previste dall'art. 104 d.P.R. n. 1124 del 1965, posto che l'integrale disciplina prevista per la silicosi e l'asbestosi dall'art. 146 dello stesso d.P.R. (disciplina non modificata dal sopravvenuto decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38) non riproduce le disposizioni dettate dagli art. 83 e 137 del d.P.R. che, in materia di revisione delle rendite per gli infortuni e le malattie professionali, prescrivono tali allegazioni e precisazioni da parte dell'assicurato; d'altra parte, la minore formalità, che - anche attraverso la diversa qualificazione di "richiesta" anziché di "domanda" - la legge conferisce all'iniziativa dell'assicurato malato di silicosi o asbestosi, trova fondamento nel fatto che nella materia degli infortuni e delle altre malattie professionali la certificazione da allegare alla domanda ha la funzione di consentire all'Istituto di delibare preventivamente la fondatezza della richiesta e di orientare il conseguente accertamento, mentre in materia di silicosi e asbestosi la più articolata e differenziata disciplina, la prescritta formazione di una scheda, l'assenza di limiti temporali alla revisione, la più attenta tutela (come ad es. con la previsione della cosiddetta rendita di passaggio) ed il più ristretto spazio della patologia, concentrato in specifiche infermità, giustificano l'esclusione della necessità di tale allegazione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)